Art. 2.

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare, con propri decreti, i regolamenti di attuazione delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.